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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 97

Sul cambiamento delle leggi

ARTICOLO 1

 

La legge umana deve in qualche modo mutare?

 

 

Circa il primo punto procediamo così: Sembra che la legge umana in nessun modo debba mutare. La legge umana infatti deriva dalla legge naturale, come sopra è stato detto (q. 95, a. 2). Ma la legge naturale rimane immobile. Quindi anche la legge umane deve rimanere immobile.

 

2. Inoltre, come dice il Filosofo nel quinto libro della Etica Nicomachea (c.5), soprattutto la misura deve essere immutabile. Ma la legge umana è misura degli atti umani, come sopra è stato detto (q. 90, aa. 1 e 2). Dunque essa deve rimanere immobile

 

3. Inoltre, è nella natura della legge essere giusta e retta, come sopra è stato detto (q. 95, a. 2).: ma ciò che è retto una volta, è retto sempre. Quindi quello che una volta è legge, deve essere legge sempre.

 

Ma di contro vi è ciò che Agostino dice nel primo libro del De Libero Arbitrio (c. 6), «la legge temporale, sebbene sia giusta, può tuttavia essere mutata giustamente con il tempo».

 

Rispondo dicendo che, sopra è stato detto (q. 91, a. 3), la legge umane è un certo dettame della ragione, dal quale gli atti umani sono diretti. E, in base questo, è duplice la causa che fa mutare giustamente la legge: la prima per parte della ragione, la seconda per parte degli uomini di cui la legge regola gli atti. Per parte della ragione, perché sembra essere naturale per la ragione umana risalire gradatamente da ciò che è imperfetto a ciò che è perfetto. Conseguentemente vediamo nelle scienze speculative che i primi filosofi insegnarono cose imperfette, che inseguito furono perfezionate dai filosofi successivi. Così anche nel campo delle cose che possono essere compiute. Infatti quelli che per primi intesero scoprire qualcosa di utile per la comunità umana, non essendo capaci di considerare da soli ogni cosa, stabilirono certe cose imperfette e  manchevoli sotto molti aspetti; e i loro successori cambiarono queste cose, istituendo cose che in pochi casi potevano essere manchevoli per la comune utilità.
Per parte degli uomini di cui la legge regola gli atti, invece, la legge può giustamente essere mutata per il mutamento delle condizioni degli uomini, che escogitano cose diverse in condizioni diverse. Così Agostino, nel primo libro del De Libero Arbitrio (c.6), fa l’esempio secondo cui «se un popolo è ben educato e serio e assai diligente nella cura del bene comune, è giusto che si stabilisca una legge secondo la quale a codesto popolo sia lecito crearsi i propri magistrati, che ne governino lo stato. Se, invece, più oltre, a poco a poco, questo stesso popolo, divenuto depravato,  rende venale il suo suffragio e affida il governo a uomini infami e scellerati, giustamente gli viene tolto il potere di conferire le cariche ed esso ritorna sotto il giudizio di pochi uomini onesti».

 

Risposta al primo argomento: la legge naturale è una certa partecipazione alla legge eterna, come sopra è stato detto (q. 91, a. 2; q. 96, a. 2), e perciò rimane immobile: e ciò si deve all’immobilità e alla perfezione della ragione divina che ha costituito la natura. Ma la ragione umana è soggetta a mutamento ed è imperfetta. E quindi le sue leggi sono mutevoli. – E inoltre la legge naturale contiene certi precetti  universali, che mantiene sempre; invece, la legge positiva contiene dei precetti particolari, in base ai diversi casi che si presentano.

 

Risposta al secondo argomento: la misura deve permanere immutata per quanto possibile. Ma trattandosi di realtà mutevoli non è possibile trovare qualcosa che sia del tutto immutabile.

 

Risposta al terzo argomento: una cosa si dice retta, nell’ambito delle cose che hanno corpo, in senso assoluto: e perciò sempre, quanto è retto in se stesse, rimane retto. Ma la rettitudine della legge è relativa al bene comune, cui non sempre è adeguata una medesima e identica cosa, come è stato detto sopra. E perciò tale rettitudine muta.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova