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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 104

Sui precetti giudiziali

ARTICOLO 4

 

I precetti giudiziali possono essere distinti in modo certo?

 

 

Circa il quarto punto procediamo così. Sembra che i precetti giudiziali non possano avere una distinzione certa. Infatti i precetti giudiziali ordinano gli uomini l’uno all’altro. Ma quelle cose che era necessario fossero ordinate tra gli uomini, soggette al loro uso, non ricadono entro una precisa divisione, essendo infinte. Dunque i precetti giudiziali non possono avere una chiara distinzione.

 

2. Inoltre, i precetti giudiziali sono determinazioni di quelli morali. Ma i precetti morali non sembrano avere una distinzione certa, se non in base al fatto che sono ricondotti i precetti del decalogo. Dunque i precetti giudiziali non hanno una distinzione certa.

 

3. Inoltre, i precetti cerimoniali, avendo una distinzione ben chiara, trovano tale distinzione nella legge, quando parla di sacrifici e osservanze. Ma, nella legge, non si trova alcuna distinzione che riguarda i precetti giudiziali. Dunque sembra che essi non abbiano una distinzione certa.

 

Ma di contro vi è il fatto che, dove c'è ordine, è necessario che ci sia distinzione. Ora, la nozione di ordine appartiene soprattutto ai precetti giudiziali, attraverso i quali quel popolo veniva ordinato. Dunque essi devono avere soprattutto una distinzione certa.

 

Rispondo dicendo che, essendo la legge in qualche modo l'arte di disporre o ordinare la vita umana, come in ogni arte c'è una chiara distinzione delle sue regole, così è necessario che in qualsiasi legge vi sia una distinzione certa dei precetti: altrimenti la confusione distruggerebbe l'utilità della legge. Perciò occorre dire che i precetti giudiziali della legge antica attraverso i quali gli uomini venivano ordinati tra di loro, si dividevano secondo le varie distinzioni dell'ordinamento umano.

Ora, in qualsiasi popolo possono essere rintracciati quattro tipi di ordine: il primo è quello esistente tra i principi e il popolo; il secondo è quello dei sudditi tra loro; il terzo è quello con coloro che sono estranei al popolo; il quarto infine con la gente di casa, cioè tra padre e figlio, tra marito e moglie, tra padrone e servo. E, secondo questi quattro ordini, possono essere distinti i precetti giudiziali della legge antica. Infatti alcuni di essi riguardano l'istituzione dei principi e il loro compito, nonché il rispetto che a loro si deve: questa è la prima categoria dei precetti giudiziali. – Ci sono poi certi precetti che riguardano i rapporti tra i cittadini: essi riguardano ad esempio gli acquisti e le vendite, i tribunali, le pene. E questa è la seconda categoria dei precetti giudiziali. – Ci sono anche precetti che riguardano gli estranei: ad esempio circa le guerre contro i nemici, il modo di ricevere i pellegrini e i forestieri. E questa è la terza categoria dei precetti giudiziali. – Infine ci sono anche nella legge certi precetti che riguardano la vita domestica: trattano dei servi, delle mogli e dei figli. E questa è la quarta categoria dei precetti giudiziali.

 

Risposta al primo argomento: le cose che riguardano lo stare insieme degli uomini e i loro rapporti reciproci sono certo di numero infinito, tuttavia possono essere ridotti a certe categorie determinate e, in base alle differenze dell'ordinamento umano, come è stato appena detto.

 

Risposta al secondo argomento: i precetti del decalogo sono i primi nell'ordine di quelli morali, come è stato detto sopra [q. 100 a. 3]. Perciò in una maniera appropriata gli altri precetti morali si distinguono sulla base di tali precetti. Ma ai precetti giudiziali e cerimoniali hanno un'altra causa di obbligazione, che non viene certamente dalla ragione naturale, bensì dà alla sola istituzione. Perciò il principio della loro distinzione è un altro.

 

Risposta al terzo argomento: mediante le stesse cose che attraverso i precetti giudiziali sono ordinati nella legge, la legge accenna alla distinzione dei precetti giudiziali.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova