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Trattato sulla Legge

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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 90

Sull’essenza della legge

ARTICOLO 3

 

La ragione di una qualsiasi persona può costituire una legge?

 

 

Circa il terzo punto procediamo così. Sembra che la ragione di una qualsiasi persona possa costituire una legge. Infatti, dice l’Apostolo, nella Lettera ai Romani (2,14), che «quando i Gentili, che non hanno legge, per natura fanno quelle cose che sono della legge, sono legge a se stessi». E dice questo di tutti universalmente. Dunque qualsiasi uomo può essere legge a se stesso.

 

2. Inoltre, così come il Filosofo dice, nel secondo libro dell’Etica, «l’intenzione del legislatore è di indurre l’uomo alla virtù». Ora qualsiasi uomo può indurre un altro alla virtù. Perciò la ragione di qualsiasi uomo può costituire legge.

 

3. Inoltre, così come il principe della comunità politica è rispetto ad essa colui che la governa [gubernator], allo stesso modo qualsiasi capofamiglia è colui che governa in casa sua. Ma il capo della comunità politica può in essa stabilire leggi. Dunque qualsiasi capofamiglia può stabilire legge in casa sua.

 

Ma di contro vi è ciò che dice Isidoro, nel quinto libro delle Etimologie, ed è affermato nel Decreto: «la legge è costituzione del popolo, secondo la quale i notabili [maiores] insieme con la plebe hanno sancito qualcosa». Non spetta dunque a qualsiasi uomo stabilire legge.

 

Rispondo dicendo che la legge propriamente, in primo luogo e principalmente riguarda l’ordine al bene comune. Infatti ordinare qualcosa al bene comune è proprio o di tutta la moltitudine o di un qualche governante che agisce in vece della moltitudine. E perciò fare le leggi o spetta alla intera moltitudine, oppure spetta alla persona pubblica che di tutta la moltitudine ha cura. Poiché anche in tutti gli altri ambiti ordinare al fine è proprio di colui del quale tale fine è proprio.

 

Risposta al primo argomento: così come sopra è stato detto (a. 1, ad 1), la legge è in qualcosa non solo come in ciò che regola, ma anche, per partecipazione, come in ciò che è regolato. E in questo modo chiunque è legge a se stesso, nella misura in cui partecipa all’ordine di un qualche principio regolatore. Conseguentemente anche nello stesso luogo si aggiunge: «Essi mostrano l’opera della legge scritta nei loro cuori».

 

Risposta al secondo argomento: una persona privata non può indurre efficacemente alla virtù. Può infatti solo ammonire, ma se il suo ammonimento non è recepito, non ha forza coercitiva, forza che invece la legge deve avere per indurre efficacemente alla virtù, come dice il Filosofo nel decimo libro dell’Etica Nicomachea. Ha invece questa forza coercitiva o la moltitudine o la persona pubblica, cui spetta infliggere pene, come verrà detto in seguito (q. 92, a.2; II-II, q. 64, a. 3). Perciò soltanto a chi ha questa forza spetta stabilire leggi.

 

Risposta al terzo argomento: così come un uomo è parte di una casa, allo stesso modo la casa è parte di una comunità politica: la comunità politica infatti è la comunità perfetta, come viene detto nel primo libro della Politica. E perciò come il bene del singolo uomo non è fine ultimo, ma è ordinato al bene comune, allo stesso modo anche il bene di una singola casa è ordinata al bene di una sola comunità politica, che è la comunità perfetta. Conseguentemente, colui il quale governa una qualche famiglia, può certamente stabilire certi precetti e regolamenti, ma essi propriamente non hanno natura di legge.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova