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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 94

Sulla legge naturale

ARTICOLO 5

 

Può la legge naturale essere cambiata?

 

 

Circa il quarto punto procediamo così. Sembra che la legge naturale possa essere cambiata. Infatti, a proposito dell’espressione del Siracide (17, 9) «Diede loro inoltre la scienza e la legge della vita», la Glossa dice: «Volle che fosse scritta una legge come correzione della legge naturale». Ma quello che viene corretto, viene cambiato. Dunque, la legge naturale può essere cambiata.

 

2. Inoltre, l’uccisione degli innocenti, l’adulterio e il furto sono contro la legge naturale. Ma queste cose sono state cambiate da Dio: ad esempio quando Dio comandò ad Abramo di uccidere il figlio innocente, come si narra nel libro della Genesi (22, 2), e quando comandò agli Ebrei di appropriarsi dei vasi chiesi in prestito agli egiziani, come si narra nell’Esodo (12, 35 e ss.); e quando impose ad Osea di sposare una moglie adultera, come si narra nel libro di Osea (1, 2). Dunque, la legge naturale può essere cambiata.

 

3. Inoltre, Isidoro dice nel quinto libro delle Etimologie (c. 4) che «il possesso comune di tutte le cose e la libertà sono del diritto naturale». Ma vediamo che queste cose sono state cambiate attraverso le leggi umane. Dunque, sembra che la legge naturale sia modificabile.

 

Ma di contro vi è ciò che si dice nel Decreto (dist. 5): «Il diritto naturale è dall’inizio nella creatura razionale. E non varia nel tempo, ma permane immutabile».

 

Rispondo dicendo che il mutamento della legge naturale si può concepire in due maniere. In un modo, se qualcosa ad esso viene aggiunta. E così niente impedisce alla legge naturale di mutare: molte infatti sono le disposizioni utili alla vita dell’uomo che sono aggiunte alla legge naturale, tanto mediante la legge divina, quanto mediante le leggi umane.
In altro modo il cambiamento della legge naturale viene concepito attraverso la sottrazione, cioè quando qualcosa, che prima era secondo la legge naturale, smette di appartenere ad essa. E così riguardo ai primi principi della legge naturale, essa è del tutto immutabile. Riguardo invece ai precetti successivamente raggiunti, che abbiamo detto (a. 4) essere quasi delle conclusioni proprie prossime ai primi principi, la legge naturale non può essere cambiata senza che nella maggior parte dei casi il suo contenuto sia sempre retto. Può tuttavia essere cambiato in qualche cosa particolare, e in pochi casi, per cause speciali che impediscono l’osservanza di tali precetti, come sopra è stato detto (a.4).

 

Risposta al primo argomento: la legge scritta è stata data come correttivo della legge di natura o perché attraverso la legge scritta si supplisse a ciò che mancava alla legge naturale: o perché la legge naturale nei cuori di alcuni, riguardo a certe cose, era talmente corrotta che essi ritenevano essere buone quelle cose che sono mali per natura.

 

Risposta al secondo argomento: di morte naturale muoiono tutti universalmente, tanto i colpevoli, quanto gli innocenti. E questa morte naturale è indotta dalla divina potenza a causa del peccato originale, secondo quanto si dice nel primo Libro dei Re: «Il Signore fa morire e fa vivere». E perciò senza nessuna ingiustizia, per un comando di Dio, si può infliggere la morte a qualsiasi uomo, sia colpevole sia innocente. – Similmente accade per l’adulterio, che è l’unione con la donna di un altro e questa certamente è stata data a costui secondo una legge divina. Perciò a qualsiasi donna uno si unisca per comando di Dio, non commette né adulterio, né fornicazione. – E il medesimo ragionamento vale anche a proposito del furto, che è l’appropriarsi della roba di un altro.Qualsiasi cosa uno prende per comando di Dio, che è Signore di tutto l’universo, non lo prende senza la volontà del padrone, cosa che accade quando si ruba. – E non avviene soltanto nelle cose umane che qualsiasi cosa da Dio è comandata è doverosa: ma anche nelle cose naturali qualsiasi cosa è fatta da Dio è in qualche modo naturale, come è stato detto nella Prima Parte (q.105, a. 6, ad. 1).

 

Risposta al terzo argomento: qualcosa è detta del diritto naturale in due modi. In un modo perché a questo tende la natura: per esempio, che non si deve offendere un altro. In altro modo perché la natura non ha introdotto il contrario: così possiamo dire che è del diritto naturale che l’uomo sia nudo, perché la natura non gli diede un vestito, ma lo trovò l’arte. E in questo modo «il possesso comune di tutte le cose e la libertà» sono detti essere del diritto naturale: perché ad esempio la distinzione dei possessi e la subordinazione non furono introdotte dalla natura, ma attraverso la ragione degli uomini per l’utilità della loro vita. E così in questo la legge di natura non è cambiata se non per addizione.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova