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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 95

Sulla legge umana in se stessa

ARTICOLO 1

 

è stato utile che certe leggi siano state poste dagli uomini ?

 

 

Circa il primo punto procediamo così. Sembra che non sia stato utile il fatto che certe leggi siano state poste dagli uomini. Infatti intenzione di qualsiasi legge è che gli uomini siano, attraverso essa, resi buoni, così come sopra è stato detto. (q. 92, a. 1). Ma gli uomini sono indotto al bene più attraverso i consigli che attraverso la costrizione delle leggi. Dunque, non era necessario porre leggi.

 

2. Inoltre, così come dice il Filosofo nel quinto libro dell’Etica Nicomachea (c.4), «al giudice ricorrono gli uomini come al diritto vivente». Ma la giustizia vivente è preferibile a quella priva di vita, che è contenuta nelle leggi. Dunque, sarebbe stato meglio affidare l’esecuzione della giustizia all’arbitrio del giudice, che ricorrere all’istituzione delle leggi.

 

3. Inoltre, ogni legge guida gli atti degli uomini, come emerge da quanto detto sopra (q. 90, aa. 1,2). Ma, poiché gli atti umani riguardano casi particolari, che sono infiniti, quelle cose che appartengono alla direzione degli atti umani non possono essere adeguatamente considerate se non da un sapiente, che consideri uno per uno i singoli casi. Dunque sarebbe stato meglio che gli atti umani fossero stati diretti dall’arbitrio dei sapienti, piuttosto che da una qualche legge positiva. Dunque, non era necessario porre leggi umane.

 

Ma di contro vi è ciò che Isidoro dice nel quinto libro delle Etimologie (c. 20): «le leggi sono state fatte affinché con il loro timore l’audacia umana fosse repressa, assicurare tra i malvagi l’innocenza e affinché in costoro la capacità di nuocere fosse frenata dalla paura del supplizio». Ma queste cose sono in massimo grado necessarie per il genere umano. Dunque, era necessario porre leggi umane.

 

Rispondo dicendo che, come emerge dalle cose sopra dette (q. 63, a.1; 94, a. 3), nell’uomo vi è naturalmente una certa attitudine verso la virtù; ma è necessario che la perfezione di codesta virtù  è conseguita dall’uomo attraverso una certa disciplina. Così come vediamo che attraverso l’ingegno l’uomo trova rimedi alle sue necessità, come in quelle di cibo e vesti, di cui possiede per natura i primi elementi, cioè la ragione e le mani, non tuttavia il loro pieno sviluppo, come certi animali, cui la natura diede a sufficienza rivestimento e cibo. Ora, a codesta disciplina non facilmente l’uomo si trova in sé preparato, perché la perfezione della virtù consiste principalmente nel ritrarre l’uomo dai piaceri illeciti, ai quali principalmente gli uomini, e soprattutto i giovani, si piegano e circa i quali è più efficace la disciplina. E perciò è perciò è necessario che gli uomini ricevano da altro siffatta disciplina, attraverso la quale si consegue la virtù. E certamente riguardo a quei giovani che si piegano agli atti della virtù per una buona dispostone naturale, per la consuetudine, o più ancora per un dono di Dio, è sufficiente la disciplina paterna, che si realizza attraverso consigli. Ma, poiché ci sono degli uomini che sono ribelli, piegati al vizio e che non si lasciano muovere facilmente dalle parole, fu necessario che, attraverso la forza e il timore, fossero interdetti dal male, affinché, desistendo almeno così dal fare il male, sia rendessero quieta la vita agli altri, sia essi stessi, abituandosi a questo, arrivassero a compiere volontariamente ciò che prima compivano per timore e così divenissero virtuosi. Ora una tale disciplina, che costringe attraverso il timore della pena, è la disciplina delle leggi. E di conseguenza fu necessario stabilire leggi finalizzate alla pace tra gli uomini e per la virtù: perché, come viene detto dal Filosofo nel primo libro della Politica (c.2), «l’uomo così come è il migliore degli animali, qualora sia perfetto per virtù, allo stesso modo, se è alieno dalla legge e dalla giustizia, è il peggiore di tutti», in quanto l’uomo, per saziare la sua concupiscenza e crudeltà, possiede l’arma della ragione, che gli altri animali non hanno.

 

Risposta al primo argomento: gli uomini ben disposti sono meglio indotti alla virtù dai consigli che dalla costrizione, ma quelli che mal disposti non sono condotti alla virtù se non vengono costretti.

 

Risposta al secondo argomento: così come il Filosofo afferma, nel primo libro della Retorica (c.2): «è meglio ordinare tutte le cose con le leggi, che lasciare tutto all’arbitrio dei giudici». E questo per tre motivi. 1) perché è più facile trovare poche persone sagge, che siano adatti a porre leggi giuste, che i molti che sono necessari per giudicare rettamente dei singoli casi. – 2) perché quelli che pongono le leggi, a lungo riflettono sulle cose da stabilire attraverso la legge, mentre i giudizi sui casi singoli è fatto in base a casi che sorgono all’improvviso. Ora è più facile che un uomo possa vedere che cosa è giusto dopo aver riflettuto molto, piuttosto che esaminando un fatto unico. – 3) perché i legislatori giudicano in universale e sul futuro; mentre gli uomini che presiedono i tribunali giudicano sui fatti presenti, verso i quali uno sente amore o odio o qualche altra passione, e così corrompe il suo giudizio su di essi.

Poiché, dunque, la giustizia vivente del giudice non si trova in molti e poiché è flessibile, perciò fu necessario, là dove è possibile, determinare per leggi come giudicare e pochissime cose affidare all’arbitrio degli uomini.

 

Risposta al terzo argomento: certi casi singoli, che non possono essere compresi dalla legge, «è necessario rimetterle ai giudici», come nello stesso luogo il Filosofo dice. Ad esempio, quando si tratta di stabilire «se un fatto è successo o non è successo» e in casi simili.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova