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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 95

Sulla legge umana in se stessa

ARTICOLO 2

 

Ogni legge umana positiva deriva dalla legge naturale?

 

 

Circa il secondo punto procediamo così. Sembra che non ogni legge umana positiva derivi dalla la legge naturale. Dice infatti il Filosofo, nel quinto libro dell’Etica Nicomachea (c.7), che «il giusto legale è ciò che all’inizio non fa differenza se è in una maniera o in un’altra». Ma nelle cose che derivano dalla legge naturale c’è questa differenza. Dunque, non tutte le cose che sono stabilite dalle leggi umane derivano dalla legge di natura.

 

2. Inoltre, il diritto positivo si contrappone per divisione al diritto naturale: come risulta dal quinto libro delle Etimologie (c.4) di Isidoro e dal quinto libro dell’Etica Nicomachea (ibid.) del Filosofo. Ma quelle cose che derivano di principi comuni della legge naturale, al modo delle conclusioni da essi tratte, appartengono alla legge di natura, come sopra è stato detto (q.94 a.4). Dunque, le cose che sono proprie della legge umana non derivano dalla legge di natura.

 

3. Inoltre, la legge di natura è la stessa per tutti gli uomini: dice infatti il Filosofo, nel quinto libro dell’Etica Nicomachea (ibid.) che «il giusto naturale è ciò che ovunque ha la stessa potenza». Se dunque leggi umane derivassero dalla legge naturale, ne seguirebbe che esse stesse dovrebbero essere uguali per tutti. Cosa che appare essere falsa.

 

4. Inoltre, delle cose che derivano dalla legge naturale, si può dare una ragione. Ma «non si può addurre una ragione per tutte le cose che sono stabilite per legge dai maggiorenti», come dice l’esperto della legge (Dig. I). Dunque, non tutte le leggi umane derivano dalla legge naturale.

 

Ma di contro vi è ciò che Cicerone dice, nella sua Retorica (2 De Invent. Rethor., c. 53): «Il timore e la sacralità delle leggi sancì quanto era stato emanato dalla natura e provato dalla consuetudine».

 

Rispondo dicendo che, come dice Agostino, nel primo libro del De Libero Arbitrio (c. 5), «Non sembra essere legge una norma che non era giusta». Quindi, una norma ha vigore di legge nella misura in cui è propria della giustizia. Ora, tra le cose umane qualcosa si denomina giusto quando è retto secondo la regola della ragione. E la prima regola della ragione è la legge naturale, come dalle cose sopra dette emerge (q. 91, a. 2, ad. 2).Quindi tutte le leggi positive stabilite dagli uomini ha natura di legge, nella misura in cui deriva dalla legge di natura. Se, invece, in qualcosa dalla legge naturale discorda, allora non sarà legge, bensì corruzione della legge.
Ma bisogna sapere che dalla legge naturale qualcosa può derivare in due modi: in un modo, così come le conclusioni dai principi; in altro modo, come determinazione di cose comuni. Il primo modo è simile a quello attraverso il quale nelle scienze dimostrative dai principi sono ricavate le conclusioni. Invece, il secondo modo è simile alla determinazione, che avviene, delle forme comuni in qualcosa di specifico: così ad esempio è necessario che l’artefice applichi la forma comune di casa a questa o a quell’altra casa. Dunque alcune cose derivano dai principi comuni della legge di natura al modo delle conclusioni: così il precetto secondo cui non si deve uccidere può essere derivato come una conclusione dalla regola secondo cui a nessuno si deve fare del male. Invece altre cose derivano dai principi comuni della legge di natura al modo di una determinazione: così la legge di natura stabilisce che chi pecca viene puntino; ma che venga punti con una data pena, questo costituisce una certa determinazione della legge di natura.
Ora entrambi i modi si ritrovano nella legge umana positiva. Ma quelle cose che derivano dai principi comuni della legge di natura nel primo modo non sono contenute nella legge umana solo come norme positive, ma hanno anche un certo vigore della legge naturale. Invece, quelle cose che derivano nel secondo modo hanno il solo vigore della legge umana.

 

Risposta al primo argomento: il Filosofo parla di quelle cose che sono stabilite come determinazioni o specificazioni dei precetti di legge naturale.

 

Risposta al secondo argomento: esso vale per quelle cose derivano dalla legge naturale come conclusioni.

 

Risposta al terzo argomento: i principi comuni della legge di natura non possono essere applicati nello stesso modo a tutti i casi, per la consistente varietà delle faccende umane. E di qui proviene la diversità della legge positiva presso popoli diversi.

 

Risposta al quarto argomento: quelle parole dell’Esperto della legge vanno comprese come riferite a quelle cose che sono introdotte dai maggiorenti a proposito di particolari determinazioni della legge naturale; e queste determinazioni il giudizio degli esperti e dei saggi si riferisce come a dei principi, cioè da queste essi vedono subito che sia più conveniente decidere nei casi particolari. Da qui l’affermazione del Filosofo, nel sesto libro dell’Etica Nicomachea (c. 11), secondo cui in tali casi «è necessario prestare attenzione agli enunciati indimostrabili e le opinioni degli esperti, degli anziani, dei saggi, non meno che alle dimostrazioni».

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova