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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 95

Sulla legge umana in se stessa

ARTICOLO 3

 

Le caratteristiche della legge umana

 

 

Circa il terzo punto procediamo così: Sembra che Isidoro non abbia convenientemente descritto le caratteristiche della legge positiva, dicendo (5 Etymol. c.5): «La legge sarà onesta, giusta, possibile secondo natura e secondo le consuetudini patrie, appropriata al luogo e al tempo, necessaria, utile; e sarà manifesta, affinché non si cada in inganno a causa dell’oscurità; sarà scritta non per qualche vantaggio privato, ma per la comune utilità dei cittadini». Sopra (c.3) infatti egli aveva esplicitato le caratteristiche della legge facendo riferimento a tre condizioni: «Sarà legge ciò che la ragione ha stabilito in conformità con la religione, ciò che è appropriato alla disciplina, ciò che è a vantaggio della salute pubblica». Perciò in modo superfluo aggiunge dopo le condizioni della legge.

 

2. Inoltre, la giustizia è parte dell’onestà; come dice Cicerone nel primo libro del De Officiis (c.7). Dunque dopo che è stato detto che la legge è «onesta» è superfluo aggiungere che è «giusta».

 

3. Inoltre, la legge scritta secondo Isidoro (2 Etymol. c.10; 5, c.3) si contrappone alla consuetudine. Dunque egli non doveva mettere nella definizione della legge, che questa deve essere «secondo le consuetudini patrie».

 

4. Inoltre, una cosa si dice necessaria in maniera duplice. Cioè necessaria in senso assoluto, quando è impossibile che essa sia diversamente da come è; e ciò che è in tal modo necessario non soggiace al giudizio umano, quindi tale necessità non appartiene alla legge umana. Vi è poi anche ciò che è necessario per il raggiungimento di un fine; e tale necessità coincide con l’utilità. Dunque è superfluo dire entrambe le cose: che la legge è «necessaria» e che è «utile».

 

Ma di contro vi è l’autorità dello stesso Isidoro.

 

Rispondo dicendo che, è necessario che la forma di qualsiasi mezzo per un fine sia determinata in modo proporzionale al fine: così la forma di una sega è tale quale è adatta a segare, come emerge dal secondo libro della Fisica (c.9). Così pure qualsiasi cosa retta e misurata è necessario che abbia la sua forma in proporzione alla sua regola e misura. Ora, la legge umana ha questi due aspetti: è un mezzo ordinato ad un fine ed è una certa regola o misura regolata o misurata da una misura superiore, la quale è duplice, cioè legge divina e legge naturale, come emerge dalle cose dette sopra (a.2; q. 93, a.3). E il fine della legge umana è l’utilità degli uomini; così come anche l’Esperto di legge dice. E perciò Isidoro tra le condizioni della legge innanzitutto pone queste tre cose: che «sia in conformità con la religione», conforme cioè alla legge divina, che «sia appropriata alla disciplina», conforme cioè alla legge di natura, che «sia a vantaggio della salute pubblica», conforme cioè all’umana utilità.
E a queste tre condizioni sono ricondotte tutte le altre condizioni che sono poste in seguito. Infatti ciò che si dice «onesto», si riferisce a ciò che è conforme alla religione. – E l’espressione che segue, «giusta, possibile secondo natura e secondo le consuetudini patrie, appropriata al luogo e al tempo», aggiunge ciò per cui è appropriata alla disciplina. Infatti l’umana disciplina si considera prima di tutto in rapporto all’ordine della ragione, che è implicato dal termine «giusta». In secondo luogo, la disciplina si considera rispetto alla facoltà di agire. Essa, infatti, deve essere proporzionata per ognuno secondo le sue possibilità, una volta osservata anche la possibilità naturale (infatti non si devono imporre le stesse cose ai bambini e agli uomini maturi), e secondo le consuetudini umane. Infatti un uomo non può vivere solitario in mezzo alla società, senza comportarsi secondo le abitudini degli altri. In terzo luogo, riguardo alle debite circostanze, dice «appropriata al luogo e al tempo». – Le espressioni che seguono «necessaria, utile» ecc., si riferiscono al suo essere vantaggiosa per la salute pubblica: la necessità si riferisce alla rimozione del male, l’utilità al conseguimento di cose buone; e la chiarezza evita ogni danno che dalla legge stessa potrebbe provenire. – E poiché, come è stato detto sopra (q. 90, a. 2), è ordinata al bene comune, ciò viene mostrato nell’ultima parte di questa descrizione.
E sono così anche date le risposte alle obiezioni.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova