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Trattato sulla Legge

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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 96

Sul potere della legge umana

ARTICOLO 3

 

La legge umana comanda gli atti di tutte le virtù?

 

 

Circa il terzo punto procediamo così. Sembra che legge umana non comandi gli atti di tutte le virtù.

Perciò non comanda gli atti di tutte le virtù. Infatti gli atti delle virtù si oppongono agli atti viziosi. Ma la legge umana non proibisce tutti i vizi, come è stato detto (art. 2). Quindi neppure comandagli atti di tutte le virtù.

 

2. Inoltre, un atto di virtù procede dalla virtù. Ma la virtù è il fine della legge e così quanto dalla legge deriva non può ricadere sotto la legge quanto dalla virtù deriva. Quindi la legge umana non comanda gli atti di tutte le virtù.

 

3. Inoltre, la legge è ordinata al bene comune, come è stato detto (q. 90, a. 2). Ma certi atti di virtù non sono ordinati al bene comune, ma al bene privato. Quindi la legge non comanda gli atti di tutte le virtù.

 

Ma di contro vi è ciò che il Filosofo dice nel quinto libro dell’Etica Nicomachea (c. 1): «la legge comanda di compiere le cose proprie dell’uomo forte, quelle del temperante, quelle del mansueto; ora, similmente dispone rispetto alle altre virtù e ai vizi, comandando le prime, proibendo, invece, le seconde».

 

Rispondo dicendo che le specie di virtù si distinguono secondo i loro oggetti, come emerge dalle cose dette prima (q. 54, a.2; q. 60, a. 1; q. 62 a. 2). Ora, tutti gli oggetti della virtù possono essere riferiti o al bene privato di una qualche persona, o al bene comune della moltitudine: così quelle cose che sono proprie della fortezza possono essere da qualcuno compiute o per la difesa la comunità politica o per la difesa dei diritti di un amico; e lo stesso accade in altri casi. La legge, però, come sopra è stato detto (q. 90, a.2), è ordinata al bene comune. E perciò non esiste una virtù di cui la legge non possa obbligare gli atti. Tuttavia non a proposito di tutti gli atti di tutte le virtù la legge umana dà ordini, ma solo circa quelli che sono ordinabili al bene comune, sia direttamente, come alcune cose sono fatte immediatamente per il bene comune, sia in maniera mediata, come quando alcune cose sono ordinate dal legislatore per favorire la buona educazione, attraverso la quale i cittadini sono preparati a difendere il bene comune della giustizia e della pace.

 

Risposta al primo argomento: la legge umana non proibisce tutti gli atti viziosi con i suoi precetti, così come non comanda tutti quelli virtuosi. Tuttavia proibisce alcuni atti di singoli vizi, così come anche comanda alcuni atti di singole virtù.

 

Risposta al secondo argomento: un atto può dirsi della virtù in due modi. In un modo, come realizzazione di cose virtuose: atto di giustizia è fare cose rette e atto di fortezza fare cose coraggiose. E così la legge comanda alcuni atti di virtù. – In un altro modo un atto è detto della virtù, perché qualcuno realizza cose virtuose nel modo in cui le compie il virtuoso. E tale atto proviene sempre dalla virtù, e non ricade sotto il precetto della legge, ma è il fine al quale il legislatore intende condurre.

 

Risposta al terzo argomento: non esiste una virtù i cui atti siano ordinabili al bene comune, secondo quanto detto, in maniera immediata o mediata.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova