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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 96

Sul potere della legge umana

ARTICOLO 6

 

È lecito, a chi è sotto la legge, agire

senza conformarsi alle parole della legge?

 

 

Circa il sesto punto procediamo così. Sembra che non sia lecito a chi è sottoposto alla legge, agire senza conformarsi alle parole della legge. Infatti, Agostino dice nel De Vera Religione (c. 31): «Sebbene gli uomini possano giudicare delle leggi temporali mentre le istituiscono, tuttavia una volta che sono istituite e confermate, non è loro lecito giudicarle, ma solo conformarsi ad esse». Ma se qualcuno trasgredisce il testo della legge, dicendo di voler conservare l’intenzione del legislatore, sembra giudicare la legge. Dunque non è lecito a chi è sottoposto alla legge, trasgredire le parole della legge, per conservare l’intenzione del legislatore.

 

2. Inoltre, interpretare le leggi spetta solo a colui che ha il potere di farlo. Ma è proprio dei sudditi fare leggi. Quindi non è proprio dei sudditi interpretare l’intenzione del legislatore, ma devono sempre agire secondo le parole della legge.

 

3. Inoltre, ogni sapiente sa spiegare con le parole la sua intenzione. Ma quelli che fecero le leggi, devono esser considerati sapienti; dice infatti la Sapienza, nel libro dei Proverbi (8, 15): «Per mezzo mio regnano i re e coloro che fanno le leggi emettono giusti decreti». Quindi non si deve giudicare l’intenzione del legislatore, se non in base alle parole della legge.

 

Ma di contro vi è ciò che Ilario dice, nel quarto libro del De Trinitate (n.14): «Il senso delle cose dette si deve trarre dalle cause del dire; perché non è la realtà che deve essere subordinata al discorso, ma il discorso alla realtà». Dunque ci si deve attenere alla causa che muove il legislatore, più che alle parole stesse della legge.

 

Rispondo dicendo che, come è stato detto sopra (a. 4), ogni legge è ordinata alla comune salvezza degli uomini, e in vista di esse ottiene forza e natura di legge; in quanto invece se ne allontana, non ha la capacità di obbligare. Di conseguenza l’esperto di legge dice che: «nessuna norma di diritto e nessun senso di equità tollera che, quelle cose che furono introdotte per l’utilità degli uomini, noi le spingiamo, a loro svantaggio, verso la severità, interpretandole rigorosamente». Ora capita  che quanto nella maggior parte dei casi è utile osservare per la comune salvezza, in alcuni casi è sommamente nocivo. Poiché dunque il legislatore non può tenere presenti i singoli casi, propone una legge in base alle cose che accadono nella maggior parte dei casi, volgendo la sua intenzione all’utilità comune. Di conseguenza se emerge una caso nel quale l’osservanza di tale legge è dannosa per la salvezza comune, non bisogna osservarla. Così se in una città assediata viene stabilita una legge secondo cui le porte della città devono rimanere chiuse, si ha una disposizione utile alla comune salvezza nella maggior parte dei casi; se tuttavia si verifica il caso che i nemici inseguono dei cittadini, attraverso i quali la città si conserva, sarebbe molto dannoso per la città se le porte non fossero aperte: e perciò in tale case si dovrebbero aprire le porte, contro quanto dice la legge, per conservare l’utilità comune che il legislatore ha di mira.
Ma tuttavia si deve considerare che se l’osservanza letterale della legge non comporta immediato pericolo, a cui è necessario far fronte subito, non spetta a chiunque stabilire cosa sia utile alla città e cosa inutile; ma questo spetta solo al principe, che per casi del genere possiede l’autorità di dispensare dall’osservanza delle leggi. Se invece vi fosse un immediato pericolo, che non permette il tempo di ricorrere al superiore, la necessità stessa implica la dispensa: perché la necessità non è sottoposta alla legge.

 

Risposta al primo argomento: colui che in caso di necessità agisce senza tener conto delle parole della legge, non giudica la legge medesima, ma giudica il caso particolare nel quale riconosce che le parole della legge non devono essere osservate.

 

Risposta al secondo argomento: colui che segue l’intenzione del legislatore, non interpreta la legge, ma solo nei casi in cui è chiaro, per l’evidenza del danno, che il legislatore aveva un’altra intenzione. Qualora infatti vi sia un dubbio, deve agire o secondo le parole della legge, o consultare i superiori.

 

Risposta al terzo argomento: la sapienza di nessun uomo è tale da poter prevedere tutti i singoli casi: e perciò non può esprimere in maniera sufficiente attraverso le sue parole quanto conviene al fine che si propone. E anche se il legislatore potesse considerare tutti i casi, non sarebbe opportuno esprimerlo, per evitare confusione; il legislatore dovrebbe emanare la legge in riferimento a quelle cose che accadono nella maggior parte dei casi.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova