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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 91

Le diverse leggi

ARTICOLO 3

 

Esiste una legge umana?

 

 

Circa il terzo punto procediamo così. Sembra che non vi sia alcuna legge umana. Infatti la legge naturale è partecipazione della legge eterna, come è stato detto (a. 2). Ma attraverso la legge eterna “tutte le cose sono ordinate nel massimo grado”, come Agostino dice nel primo libro del De Libero Arbitrio (c.6). Dunque, la legge naturale è sufficiente per ordinare tutte le cose umane. Non è, quindi, necessario che vi sia una qualche legge umana.

 

2. Inoltre, la legge ha carattere di misura [rationem mensurae], come è stato detto. Ma la ragione [ratio] umana non è misura delle cose, ma piuttosto è vero il contrario, come è detto nel decimo libro della Metafisica (c.1). Dunque dalla ragione umana non può derivare nessuna legge.

 

3. Inoltre, la misura deve essere cortissima, come è detto nel decimo libro della Metafisica. Ma il dettame della ragione umana sulle azioni da compiere è incerto, secondo quel passo del libro della Sapienza (9,14): «I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerti i nostri proponimenti».  Dunque dalla ragione umana non può derivare nessuna legge.

 

Ma di contro sta il fatto che Agostino, nel primo libro del De Libero Arbitrio (cc. 6 e 12), pone due leggi, una eterna l’altra temporale, che dice essere umana.

 

Rispondo dicendo che, come sopra è stato detto, la legge è un certo dettame della ragione pratica. Ora, un processo simile si riscontra nella ragione pratica e nella ragione speculativa: entrambe partendo da alcuni principi arrivano a certe conclusioni, così come precedentemente è stato detto. Secondo ciò, dunque, occorre dire che, come nella ragione speculativa da principi indimostrabili, noti per natura, si producono le conclusioni delle diverse scienze, la cui conoscenza non è posta in noi per natura, bensì è trovata grazie al lavoro della ragione, allo stesso modo anche dai precetti della legge naturale, come da certi principi comuni e indimostrabili, è necessario che la ragione umana proceda fino a disporre in maniera più particolareggiata. E queste disposizioni particolari elaborate secondo la ragione umana, sono chiamate leggi umane, se si mantengono altre condizioni che appartengono all’essenza della legge [pertinent ad rationem legis], come sopra è stato detto. Conseguentemente, anche Cicerone dice, nella sua Retorica (2 De Invent. Rethor., c..53), che «l’inizio del diritto deriva dalla natura; quindi certe cose entrano nella consuetudine per l’utilità razionale; successivamente il timore e la santità delle leggi sancì queste cose che sono sia derivate dalla natura sia provate dalla consuetudine»

 

Risposta al primo argomento: la ragione umana non può partecipare pienamente il dettame della ragione divina, ma a suo modo e in maniera imperfetta. E perciò, così come nell’ambito della ragione speculativa, attraverso una naturale partecipazione della sapienza divina, è in noi la conoscenza di certi principi comuni, ma non la conoscenza piena di qualsiasi verità, al modo in cui è contenuta nella divina sapienza, allo stesso modo anche nell’ambito della ragione pratica naturalmente l’uomo partecipa della legge eterna secondo certi principi comuni, ma secondo disposizioni particolari delle cose singole, che tuttavia sono contenute nella legge eterna. E perciò è necessario poi che la ragione umana proceda verso certi particolari precetti di legge.

 

Risposta al secondo argomento: la ragione umana di per sé non è regola delle cose, ma i principi in essa naturalmente posti costituiscono certe regole e misure generali di tutte le azioni che l’uomo deve compiere e di cui la ragione naturale è regola e misura, sebbene non sia misura degli enti naturali.

 

Risposta al terzo argomento: la ragione pratica verte sulle cose che si possono fare, che sono singolari e contingenti: non sulle cose necessarie, al modo della ragione speculativa. E perciò le leggi umane non possono avere quell’infallibilità che hanno le conclusioni delle scienze dimostrative. E non è necessario che ogni misura sia del tutto infallibile e certa, ma che lo sia secondo il suo proprio genere.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova