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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 91

Le diverse leggi

ARTICOLO 5

 

È una soltanto la legge divina?

 

 

Circa il quinto punto procediamo così. Sembra che la legge divina sia una soltanto. Infatti in uno stesso regno è unica la legge di un unico re. Ma tutto il genere umano è in relazione a Dio come ad un unico sovrano; secondo l’espressione del Salmo 46, al versetto 8: «Re di tutta la terra è Dio». Dunque è una soltanto la legge divina.

 

2. Inoltre, ogni legge è ordinata al fine che il legislatore intende conseguire in coloro che vi sono soggetti. Ma uno solo e identico è il fine che Dio intende conseguire in tutti gli uomini; secondo quello che è scritto nella Prima lettera a Timoteo (2,4): «Egli vuole che tutti gli uomini divengano salvi e giungano alla conoscenza della verità». Dunque una soltanto è la legge divina.

 

3. Inoltre, la legge divina sembra essere più vicina alla legge eterna, la quale è una sola, che alla legge naturale, quanto più alta è la rivelazione della grazia rispetto alla conoscenza naturale. Ma la legge naturale è una per tutti gli uomini. Dunque molto di più deve essere una sola la legge divina.

 

Ma di contro vi è ciò che l’Apostolo dice nella Lettera agli Ebrei (7, 12): «Mutato il sacerdozio, è necessario che avvenga anche il mutamento della legge». Ma il sacerdozio è duplice, come nel medesimo luogo (11 e ss.) viene detto, cioè il sacerdozio levitico e il sacerdozio di Cristo. Dunque pure duplice è la legge divina, cioè legge antica e legge nuova.

 

Rispondo dicendo che, come è stato detto nella Prima Parte (q.30, a.3)., la distinzione è causa del numero. Ora in maniera duplice le cose possono essere distinte. In un modo, così come quelle cose che sono del tutto diverse per specie: come il cavallo e il bue. In altro modo, così come si distinguono il perfetto e l’imperfetto nella stessa specie: come il fanciullo e l’uomo. E in questo modo la legge divina si distingue in legge antica e legge nuova. Conseguentemente l’Apostolo, nella Lettera ai Galati (3, 24,25), paragona lo stato della legge vecchia a quello del modo di vivere del fanciullo sotto il pedagogo; paragona invece lo stato della legge nuova a quello dell’uomo perfetto, che ormai non è più sottomesso al pedagogo.
E in queste due leggi la perfezione e l’imperfezione si rilevano in base a tre caratteristiche che sono proprie della legge, come sopra è stato detto.
In primo luogo, infatti, è proprio della legge ordinare al bene comune come al fine, secondo quanto detto sopra. E questo può essere duplice, cioè bene sensibile e terreno – e a tale bene ordinava direttamente la legge antica; conseguentemente infatti, secondo quanto si legge nell’Esodo (3, 8,17), all’inizio di questa legge il popolo viene invitato al regno terreno dei Cananei – oppure bene intelligibile e celeste – e a questo bene ordina la legge nuova; conseguentemente infatti all’inizio della sua predicazione Cristo invitava al Regno dei Cieli, dicendo: «Fate penitenza: si avvicina infatti il Regno dei Cieli» (Mt 4,17). E perciò Agostino dice (4 Contra Faustum, c.2), che «promesse di cose temporali sono contenute nell’Antico Testamento, e perciò si chiama antico; invece sono proprie del Nuovo Testamento promesse di vita eterna».
In secondo luogo, alla legge spetta dirigere gli atti umani secondo l’ordine della giustizia. E anche in questo sovrabbonda la legge nuova rispetto alla legge antica, in quanto essa ordina gli atti più interni dell’animo; secondo quanto si legge nel Vangelo secondo Matteo (5,20): «Se la vostra giustizia non sarà maggiore di quella degli Scribi e dei Farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli». E perciò si dice che «la legge antica trattiene la mano, la legge nuova l’animo». (Magistr. 3 Sent., d.40)

In terzo luogo, alla legge spetta indurre gli uomini all’osservanza dei comandi (q. 90, a.3). E questo certamente otteneva la legge antica attraverso il timore delle pene; la legge nuova invece ottiene questo attraverso l’amore che nei nostri cuori è infuso dalla grazia di Cristo, la quale è portata nella legge nuova, ma nella legge antica è prefigurata. E perciò dice Agostino, (Contra Adimantum Manichei Discipulum, c.17), che «breve è la differenza tra la Legge e il Vangelo: timore e amore».

 

Al primo argomento rispondo dicendo che, così come il capofamiglia nella sua casa dà comandi diversi ai fanciulli e agli adulti, così anche Dio, unico re in un solo e unico regno, diede una legge a uomini ancora imperfetti e un’altra legge più perfetta a coloro che attraverso i comandi della prima legge erano stati già guidati ad una maggiore comprensione delle cose divine.

 

Risposta al secondo argomento: la salvezza degli uomini non poteva realizzarsi se non attraverso Cristo, secondo quello che si legge negli Atti degli Apostoli (4, 12): «Non c’è altro nome dato agli uomini dal quale possiamo sperare di essere salvati». E perciò la legge che in maniera perfetta porta tutti alla salvezza, non poté essere data se non dopo la venuta di Cristo. Prima,in verità, bisognava dare al popolo dal quale Cristo sarebbe nato, una legge preparatoria all’accoglimento di Cristo, nella quale fossero contenuti certi rudimenti della giustizia che salva.

 

Risposta al terzo argomento: la legge naturale guida l’uomo secondo certi principi comuni, circa i quali si trovano d’accordo tanto gli uomini perfetti quanto quelli imperfetti: e perciò è unica per tutti. Ma la legge divina guida l’uomo anche nei casi particolari, in cui è diverso l’atteggiamento dei perfetti e degli imperfetti. E perciò bisognava che la legge divina fosse duplice, così come già è stato detto.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova