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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 100

Sui precetti morali

ARTICOLO 9

 

Ricade sotto il precetto il modo virtuoso di adempierlo?

 

 

Circa il nono punto procediamo così. Sembra che ricada sotto il precetto il modo virtuoso di adempierlo. Si ha infatti un modo virtuoso di agire quando uno compie giustamente cose giuste, e con forza quelle forti, e similmente avviene per altre virtù. Ma il Deuteronomio comanda (16, 20): «Compirai con giustizia quanto è giusto». Dunque, ricade sotto il precetto il modo virtuoso di adempierlo.

 

2. Inoltre, la cosa che più ricade sotto il precetto è quella che costituisce l’intenzione del legislatore. Ma l’intenzione del legislatore è principalmente quella di rendere gli uomini virtuosi, come dice il Filosofo nel secondo libro dell’Etica Nicomachea (c. 1). D’altra parte, è proprio dei virtuosi agire virtuosamente.  Dunque, ricade sotto il precetto il modo virtuoso di adempierlo.

 

3. Inoltre, il modo virtuoso di un atto sembra consistere propriamente nel compierlo volontariamente e con piacere. Ora, questo ricade sotto il precetto della legge divina; dice infatti il Salmo 99 (2): «Servite il Signore in letizia» e dice la Seconda Lettera ai Corinti (9, 7): «Non con tristezza, né per forza, poiché il Signore ama chi dona con gioia». E la Glossa aggiunge: «Tutto ciò che fai di bene, fallo con gioia, e allora lo compirai bene; se invece lo farai con tristezza, esso viene da te, ma non sei tu che  lo fai». Dunque, ricade sotto il precetto della legge il modo virtuoso di adempierlo.

 

Ma di contro vi è il fatto che nessuno può operare al modo in cui opera l’uomo virtuoso, se non possiede l’abito della virtù, come emerge da quello che il Filsofo dice nel secondo (c. 5) e nel quinto libro (c. 8) dell’Etica Nicomachea. D’altra parte, chi trasgredisce un precetto, merita una pena. Ne segue, dunque, che chi non ha l’abito della virtù, qualunque cosa faccia, merita una pena. Ma questo è contro l’intenzione della legge, che intende indurre alla virtù l’uomo, abituandolo alle opere buone. Dunque, non ricade sotto il precetto il modo virtuoso di adempierlo.

 

Rispondo dicendo che, come sopra è stato detto (q. 90, a. 3), il precetto della legge ha forza coattiva. Perciò, ricade direttamente sotto il precetto della legge, ciò a cui la legge costringe. Ora, la coazione della legge avviene attraverso il timore dele pene, come si dice nel decimo libro dell’Etica Nicomachea (c. 9). Infatti quello che ricade propriamente sotto il precetto è ciò per cui la legge colpisce con una pena. Ma nello stabilire la pensa, la legge divina e quelle umana si mostrano diverse. Infatti una legge non può infliggere una pena per le cose che per le cose di cui il legislatore non ha possibilità di giudicare, perché la legge punisce a seguito di un giudizio. L’uomo, poi, che è il latore della legge umana, è in grado di giudicare solo gli atti esterni, perché, come si dice nel Primo Libro dei Rei (16, 7), «gli uomini vedono quello che appare». Ma solo Dio, che è latore della legge divina, può giudicare sui moventi interiori della volontà, secondo quanto si dice nel Salmo 7 (10): «Dio  scruta i cuori e reni».
In base a questo, si deve dire che il modo virtuoso dell’agire sotto un certo aspetto concerne la legge umana e la legge divina, sotto un altro, invece, né la legge umana né quella divina. Ora, il modo virtuoso dell’agire, secondo quanto dice il Filosofo nel secondo libro dell’Etica Nicomachea (c. 4), consta di tre elementi: 1) che uno agisca «sapendo»: se infatti qualcuno fa qualcosa per ignoranza, lo fa accidentalmente. Perciò, sia la legge umana che quella divina tengono conto dell’ignoranza nel considerare le pena o le scuse.
2) che uno agisca «volendo», ossia «scegliendo e scegliendo per un dato  scopo»; in ciò sono implicati due dei moti interiori, cioè la volontà e l’intenzione, dei quali si è parlato in precedenza (qq. 8, 12). E di questi due tiene conto non la legge umana ma solo quella divina. La legge umana non punisce infatti quello che vuole uccidere e non uccide; lo punisce invece la legge divina, secondo quanto si dice nel Vangelo secondo Matteo (5, 22): «Chi si adira con suo fratello sarà reo di giudizio».
1) che uno «agisca e si comporti in modo fermo e irremovibile». E questa fermezza riguarda propriamente l’abito, in quanto, cioè, uno agisce per l’abito che è in lui radicato. E in base a questo, non ricade sotto il precetto, né della legge umana, né della legge divina, il modo virtuoso di adempierlo: infatti né dall’uomo, né da Dio è punito, come trasgressore del precetto, chi, senza avere l’abito della pietà, onora i genitori.

 

Risposta al primo argomento: il modo di compiere un atto di giustizia che non ricade sotto il precetto, è che esso sia compiuto secondo l’ordine del diritto e non in base all’abito della giustizia.

 

Risposta al secondo argomento: l’intenzione del legislatore ha di mira due cose. La prima è la virtù, cui intende arrivare mediante i precetti della legge. Un’altra è l’oggetto su cui intende dare il precetto e questo è il mezzo per condurre o predisporre alla virtù, cioè l’atto virtuoso.  Infatti il fine del precetto non si identifica con la materia su cui il precetto viene dato: così nemmeno nelle altre cose il fine si identifica con ciò che porta al fine.

 

Risposta al terzo argomento: compiere senza tristezza l’opera della virtù ricade sotto il precetto della legge divina, perché chiunque realizza un’azione con tristezza non vuole compierla. Ma agire provando piacere, ossia con letizia e gioia, in qualche modo ricade sotto il precetto, in quanto, cioè, la gioia che ha la sua causa nell’amore, deriva dall’amore verso Dio e verso il prossimo, amore che ricade sotto il precetto. Ma in qualche modo, non vi ricade, in quanto la gioia è conseguenza dell’abito; si dice infatti nel secondo libro dell’Etica Nicomachea (c. 3): «il piacere è segno dell’abito già generato». Infatti un atto può essere gradito o piacevole o per il fine o perché la sua coerenza con l’abito.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova